Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni
- STATUTO
Art. 1 - Denominazione e scopi
1.
Il nome dell'Associazione è
- Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
- International Association of Insurance Law
- Asociación Internacional de Derecho de Seguros
- Internationale Vereinigung für Versicherungsrecht
- Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni
2. L'AIDA è una Associazione internazionale senza scopo di lucro
e di durata illimitata, avente lo scopo di promuovere e sviluppare la
collaborazione a livello internazionale tra i propri membri e di approfondire
lo studio e la conoscenza del diritto internazionale e nazionale delle
assicurazioni e delle branche del diritto ad esso connesse, proponendo
misure da adottarsi da parte dell'industria delle assicurazioni a livello
nazionale ed internazionale al fine di giungere all'armonizzazione del
diritto delle assicurazioni o dei mezzi per la soluzione delle controversie
assicurative".
Art. 2 - Diritto applicabile
L'AIDA
sarà retta dal presente Statuto e, per argomenti da esso non previsti,
dal diritto svizzero ed in particolare dall'art. 60 e seguenti del Codice
Civile svizzero.
Art. 3 - Attività
In
aggiunta alle attività che il Consiglio di Presidenza riterrà
idonee al raggiungimento degli scopi previsti all'art. 1, comma 2, l'AIDA
dovrà perseguire le seguenti altre:
a) curare l'organizzazione di congressi mondiali ad intervalli regolari,
di regola ogni quattro anni, da parte di una o più Sezioni nazionali,
con pubblicazione dei relativi Atti;
b) partecipare, se ritenuto utile, a riunioni internazionali, quali congressi,
colloqui, simposi, tavole rotonde ecc. in collaborazione con altri organismi
interessati;
c) pubblicare un periodico che riferisca sulle attività dell'AIDA
e delle sue Sezioni nazionali e sugli sviluppi del diritto delle assicurazioni
(legislazione, giurisprudenza, dottrina);
d) pubblicare monografie sul diritto delle assicurazioni e su branche
del diritto ad esso connesse;
e) formare gruppi di lavoro per effettuare lavori di ricerca in settori
specifici del diritto delle assicurazioni;
f) collaborare con organismi Internazionali interessati al diritto delle
assicurazioni nonché con istituti di insegnamento del diritto delle
assicurazioni.
Art. 4 - Membri
1.
Possono diventare membri le associazioni nazionali aventi scopi conformi
a quelli dell'AIDA. Le Sezioni nazionali consisteranno di persone fisiche
e/o giuridiche; potranno operare autonomamente ovvero come membri di una
associazione nazionale che si occupi della scienza del diritto o dell'assicurazione.
Non potrà esserci più di un membro per ciascuna Nazione.
2. I membri hanno il diritto di partecipare o di farsi rappresentare alle
Assemblee Generali ed a qualsiasi altra manifestazione sponsorizzata,
organizzata o promossa dall'AIDA. L'adesione comporta l'impegno a collaborare
per la realizzazione degli scopi dell'AIDA, in particolare con la preparazione
di rapporti per i congressi mondiali e con note informative, almeno una
volta l'anno, circa lo sviluppo del diritto delle assicurazioni nei rispettivi
Paesi; i membri dovranno inoltre pagare l'eventuale quota associativa
annuale che venisse stabilita dall'Assemblea Generale.
3.
La quota associativa sarà dovuta il giorno 1° gennaio di ciascun
anno. La quota iniziale che ciascuna nuova Sezione dell'AIDA dovrà
pagare per l'iscrizione in una data successiva al I" gennaio sarà
calcolata pro?rata. Le Sezioni che intendono e possono contribuire con
somme maggiori rispetto alla quota minima annuale potranno versare tale
ulteriore somma nei modi e nei tempi che ritengono appropriati. In caso
di richiesta scritta avanzata da una qualsiasi Sezione, il Presidente,
su ratifica del Consiglio di Presidenza, può ridurre l'ammontare
della quota dovuta da quella Sezione, o può rinunciarvi del tutto
sulla base dei ragionevoli ed accettabili motivi esposti dalla Sezione
stessa nella suddetta richiesta.
4. All'atto del pagamento della quota annuale ciascuna Sezione consegnerà
al Segretario generale (o ad altra persona da questi nominata) un rapporto
scritto contenente le informazioni che il Segretario generale può
ragionevolmente richiedere, inclusi (come minimo) l'attuale indirizzo
postale della Sezione, oltre ai nomi ed indirizzi delle persone al momento
in carica ed il numero dei soci.
5. Nel caso che una Sezione non versi la quota di cui al comma 3 di questo
articolo per non meno di due anni consecutivi o non trasmetta il rapporto
di cui al comma 4 e persista in questa mancanza per un ulteriore periodo
di tre mesi dopo la data di invio da parte del Segretario generale (o
di altra persona da questi nominata) di un avviso scritto che indichi
l'ammontare della quota dovuta o la natura del rapporto richiesto, l'associazione
all'AIDA di tale Sezione inadempiente sarà ritenuta terminata alla
scadenza del detto periodo di tre mesi".
Art.
5 - ARIAS
1.
1 membri dell'AIDA o il Consiglio di Presidenza possono costituire le
AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Societies - ARIAS (Società
di arbitraggio di riassicurazione e assicurazione dell'AIDA) allo scopo
di facilitare ed aumentare l'uso dell'arbitrato come mezzo per la soluzione
delle controversie assicurative e riassicurative.
2. Tutte queste società potranno essere affiliate all'AIDA come
Sezioni affiliate centralmente e, in conformità a termini e condizioni
proposti di volta in volta dal Presidente ed approvati dal Consiglio di
Presidenza, avranno i diritti e gli obblighi dei membri dell'AIDA eccetto
il diritto a votare all'Assemblea generale.
Art.
6 - Organi
Gli
organi dell'AIDA sono i seguenti:
a) l'Assemblea Generale (Art. 7)
b) il Consiglio di Presidenza (Art. 8)
c) il Comitato Esecutivo (Art. 9)
d) la Segreteria Generale (Art. 10)
e) i Comitati Speciali (Art. 11)
Art. 7- L'Assemblea Generale
1.
L'Assemblea Generale consiste di delegati eletti dalle Sezioni nazionali.
2. All'Assemblea Generale ciascuna Sezione nazionale avrà diritto
ad un voto. Per la validità delle deliberazioni, elezioni incluse,
sarà necessaria la semplice maggioranza dei presenti votanti, fatta
eccezione sia per qualsiasi decisione che riguardi lo scioglimento dell'AIDA,
che dovrà essere votata a maggioranza assoluta di due terzi degli
aventi diritto al voto, che per le decisioni riguardanti la quota associativa
che dovranno essere votate dalla semplice maggioranza degli aventi diritto
al voto.
"Ciascun membro può nominare, come suo rappresentante, un
qualsiasi membro dell'AIDA o il Presidente o un Vicepresidente dell'AIDA,
per votare qualsiasi risoluzione, sia secondo l'indicazione del membro
che rilascia la delega che a discrezione del rappresentante delegato.
Tale nomina avverrà per iscritto ed una copia della stessa sarà
depositata presso il Segretario generale non più tardi di una settimana
prima della riunione dell'Assemblea generale".
3.
L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'AIDA e ha poteri
decisionali rispetto ai punti che seguono:
a) ammissione di nuovi membri;
b) elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e di altri membri del Consiglio
di Presidenza;
c) nomina di eventuali Sindaci;
d) eventuale quota associativa annuale;
e) variazioni dello Statuto e scioglimento dell'AIDA
4. L'Assemblea Generale si riunirà almeno una volta ogni quattro
anni, di regola in concomitanza con i congressi mondiali dell'AIDA.
5. Su richiesta del Consiglio di Presidenza ovvero di almeno cinque Sezioni
nazionali, l'Assemblea Generale potrà validamente deliberare per
corrispondenza, fatta eccezione per l'elezione degli organi dell'AIDA
e per lo scioglimento dell'Associazione.
Art.
8 - Il Consiglio di Presidenza
1.
Il Consiglio di Presidenza si compone del Presidente, di Presidenti Onorari,
di Vicepresidenti fino ad un massimo di quattro, dei Presidenti dei Gruppi
di Lavoro costituiti in conformità all'articolo 3(e)" e di
un massimo di 25 Consiglieri. Fatta eccezione per i Presidenti Onorari,
i membri del Consiglio resteranno in carica per quattro anni. Il Presidente
potrà essere rieletto una o, in casi eccezionali, due volte. Gli
altri membri possono essere rieletti un numero illimitato di volte, ma
dovranno rassegnare le dimissioni alla scadenza del periodo durante il
quale compiono i 70 anni di età. Nei periodi intercorrenti tra
le riunioni dell'Assemblea Generale, le cariche non occupate nell'ambito
del Consiglio potranno essere assegnate a discrezione di quest'ultimo.
2. Le candidature saranno sottoposte all'Assemblea Generale. Verrà
fatto il possibile per assicurare una giusta rappresentatività
geografica e linguistica; si terrà in uguale considerazione anche
il peso numerico di ciascuna Sezione nazionale. Di regola, comunque, ciascuna
Sezione nazionale non avrà più di un Consigliere; i Presidenti
Onorari ed i Membri Onorari non rientrano nel computo (art. 14, paragrafi
1 e 2).
3. Il Consiglio definirà il programma dei lavori dell'AIDA a livello
internazionale. In particolare, il Consiglio designerà quella o
quelle Sezioni nazionali che dovranno organizzare il congresso mondiale
successivo e prendere le necessarie decisioni sui relativi preparativi.
4. Il Consiglio potrà nominare un eventuale Tesoriere.
5. Ciascun Consigliere avrà il diritto di nominare qualcuno in
sua vece, sia un membro del Consiglio che altra persona, affinché
questi possa partecipare e votare in qualsiasi riunione del Consiglio
di Presidenza cui il Consigliere non possa intervenire.
Art. 9- Il Comitato Esecutivo
1.
Il Consiglio determina la composizione del Comitato Esecutivo. Ne sono
membri di diritto il Presidente, i tre Vicepresidenti ed il Segretario
Generale. Altri membri del Consiglio possono essere chiamati a farne parte.
2. Il Comitato Esecutivo eserciterà i poteri ad esso delegati dal
Consiglio di Presidenza nel tempo intercorrente fra le riunioni di quest'ultimo
e darà conto delle proprie attività alla successiva riunione
del Consiglio.
Art. 10- La Segreteria Generale
1.
La Segreteria Generale si compone del Segretario Generale, dei Segretari
Generali Aggiunti e di eventuali altre persone.
2. I componenti della Segreteria Generale saranno nominati dal Consiglio
di Presidenza su proposta del Presidente e resteranno in carica quattro
anni.
3. Al Segretario Generale è demandata la cura degli affari correnti
sotto la supervisione del Presidente.
4. I Segretari Generali Aggiunti provvederanno alle specifiche necessità
dell'AIDA. Gli stessi avranno compiti particolari affidati loro dal Consiglio
di Presidenza.
Art. 11- Comitati Speciali
Il
Consiglio di Presidenza potrà costituire Comitati Speciali cui
affidare compiti specifici.
Art. 12- Sindaci
Qualora
l'Assemblea Generale lo stabilisse, saranno nominati due Sindaci cui sarà
affidato il compito di verificare i conti e la situazione di cassa dell'AIDA,
curati da un eventuale Tesoriere.
Art. 13- Finanziamento
1.
L'ammontare e l'attribuzione di eventuali quote associative annuali saranno
determinati dall'Assemblea Generale. Tali eventuali quote saranno usate
in via prioritaria per le spese operative e per i costi delle pubblicazioni
dell'AIDA.
2. Alle risorse finanziarie dell'AIDA contribuiranno anche i contributi
volontari dei membri, nonché le sovvenzioni pervenute all'AIDA
da altre fonti.
Art. 14- Cariche Onorarie
1.
l. Sono di diritto Presidenti Onorari dell'AIDA, che in tale qualità
rimarranno membri del Consiglio di Presidenza, gli ex Presidenti e Vicepresidenti.
Inoltre l'Assemblea Generale avrà il diritto di eleggere direttamente
altri Presidenti Onorari fino ad un massimo di tre.
2. Sono di diritto Membri Onorari dell'AIDA i membri uscenti del Consiglio
di Presidenza ed i Segretari Generali uscenti. L'Assemblea Generale potrà
eleggere Membri Onorari dell'AIDA i Segretari Generali Aggiunti uscenti,
i Presidenti dei Gruppi di Lavoro uscenti ed altri membri delle Sezioni
Nazionali particolarmente distintisi nell'attività delle loro Sezioni,
in tal caso la proposta deve provenire dalla Sezione interessata. I Membri
Onorari hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza,
ma non hanno diritto al voto.
3. Su deliberazione del Consiglio di Presidenza, la Medaglia AIDA verrà
conferita per alto merito a personalità che, per la loro attività
nell'ambito dell'AIDA o al di fuori della stessa, abbiano dato un rilevante
contributo allo sviluppo del diritto delle assicurazioni.
4. Su deliberazione del Consiglio di Presidenza sarà pubblicata
una raccolta di studi dal titolo "Melanges" in onore di una
personalità che abbia acquisito meriti eccezionali per le proprie
attività nell'ambito dell'AIDA ovvero per il proprio personale
impegno nell'evoluzione del diritto delle assicurazioni.
Art. 15- Lingue Ufficiali
Le
lingue ufficiali dell'AIDA sono il francese, l'inglese, il tedesco, l'italiano
e lo spagnolo. Gli organizzatori delle manifestazioni AIDA avranno peraltro
la facoltà di limitare il numero delle lingue ufficiali da usare.
Art. 16- Recesso dall'AIDA
Un
membro potrà in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando
un preavviso di sei mesi, con decorrenza dal 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 17- Disposizioni finali
Il
presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale il 21
giugno 1990 a Copenaghen, ed è stato modificato il 18 Agosto 1994
a Sidney. Entra immediatamente in vigore ed abroga qualsiasi precedente
Statuto dell'AIDA.

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