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Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni - STATUTO


Art. 1 - Denominazione e scopi

1. Il nome dell'Associazione è
- Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA)
- International Association of Insurance Law
- Asociación Internacional de Derecho de Seguros
- Internationale Vereinigung für Versicherungsrecht
- Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni

2. L'AIDA è una Associazione internazionale senza scopo di lucro e di durata illimitata, avente lo scopo di promuovere e sviluppare la collaborazione a livello internazionale tra i propri membri e di approfondire lo studio e la conoscenza del diritto internazionale e nazionale delle assicurazioni e delle branche del diritto ad esso connesse, proponendo misure da adottarsi da parte dell'industria delle assicurazioni a livello nazionale ed internazionale al fine di giungere all'armonizzazione del diritto delle assicurazioni o dei mezzi per la soluzione delle controversie assicurative".


Art. 2 - Diritto applicabile

L'AIDA sarà retta dal presente Statuto e, per argomenti da esso non previsti, dal diritto svizzero ed in particolare dall'art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.


Art. 3 - Attività

In aggiunta alle attività che il Consiglio di Presidenza riterrà idonee al raggiungimento degli scopi previsti all'art. 1, comma 2, l'AIDA dovrà perseguire le seguenti altre:
a) curare l'organizzazione di congressi mondiali ad intervalli regolari, di regola ogni quattro anni, da parte di una o più Sezioni nazionali, con pubblicazione dei relativi Atti;
b) partecipare, se ritenuto utile, a riunioni internazionali, quali congressi, colloqui, simposi, tavole rotonde ecc. in collaborazione con altri organismi interessati;
c) pubblicare un periodico che riferisca sulle attività dell'AIDA e delle sue Sezioni nazionali e sugli sviluppi del diritto delle assicurazioni (legislazione, giurisprudenza, dottrina);
d) pubblicare monografie sul diritto delle assicurazioni e su branche del diritto ad esso connesse;
e) formare gruppi di lavoro per effettuare lavori di ricerca in settori specifici del diritto delle assicurazioni;
f) collaborare con organismi Internazionali interessati al diritto delle assicurazioni nonché con istituti di insegnamento del diritto delle assicurazioni.


Art. 4 - Membri

1. Possono diventare membri le associazioni nazionali aventi scopi conformi a quelli dell'AIDA. Le Sezioni nazionali consisteranno di persone fisiche e/o giuridiche; potranno operare autonomamente ovvero come membri di una associazione nazionale che si occupi della scienza del diritto o dell'assicurazione. Non potrà esserci più di un membro per ciascuna Nazione.

2. I membri hanno il diritto di partecipare o di farsi rappresentare alle Assemblee Generali ed a qualsiasi altra manifestazione sponsorizzata, organizzata o promossa dall'AIDA. L'adesione comporta l'impegno a collaborare per la realizzazione degli scopi dell'AIDA, in particolare con la preparazione di rapporti per i congressi mondiali e con note informative, almeno una volta l'anno, circa lo sviluppo del diritto delle assicurazioni nei rispettivi Paesi; i membri dovranno inoltre pagare l'eventuale quota associativa annuale che venisse stabilita dall'Assemblea Generale.

3. La quota associativa sarà dovuta il giorno 1° gennaio di ciascun anno. La quota iniziale che ciascuna nuova Sezione dell'AIDA dovrà pagare per l'iscrizione in una data successiva al I" gennaio sarà calcolata pro?rata. Le Sezioni che intendono e possono contribuire con somme maggiori rispetto alla quota minima annuale potranno versare tale ulteriore somma nei modi e nei tempi che ritengono appropriati. In caso di richiesta scritta avanzata da una qualsiasi Sezione, il Presidente, su ratifica del Consiglio di Presidenza, può ridurre l'ammontare della quota dovuta da quella Sezione, o può rinunciarvi del tutto sulla base dei ragionevoli ed accettabili motivi esposti dalla Sezione stessa nella suddetta richiesta.

4. All'atto del pagamento della quota annuale ciascuna Sezione consegnerà al Segretario generale (o ad altra persona da questi nominata) un rapporto scritto contenente le informazioni che il Segretario generale può ragionevolmente richiedere, inclusi (come minimo) l'attuale indirizzo postale della Sezione, oltre ai nomi ed indirizzi delle persone al momento in carica ed il numero dei soci.

5. Nel caso che una Sezione non versi la quota di cui al comma 3 di questo articolo per non meno di due anni consecutivi o non trasmetta il rapporto di cui al comma 4 e persista in questa mancanza per un ulteriore periodo di tre mesi dopo la data di invio da parte del Segretario generale (o di altra persona da questi nominata) di un avviso scritto che indichi l'ammontare della quota dovuta o la natura del rapporto richiesto, l'associazione all'AIDA di tale Sezione inadempiente sarà ritenuta terminata alla scadenza del detto periodo di tre mesi".

Art. 5 - ARIAS

1. 1 membri dell'AIDA o il Consiglio di Presidenza possono costituire le AIDA Reinsurance and Insurance Arbitration Societies - ARIAS (Società di arbitraggio di riassicurazione e assicurazione dell'AIDA) allo scopo di facilitare ed aumentare l'uso dell'arbitrato come mezzo per la soluzione delle controversie assicurative e riassicurative.
2. Tutte queste società potranno essere affiliate all'AIDA come Sezioni affiliate centralmente e, in conformità a termini e condizioni proposti di volta in volta dal Presidente ed approvati dal Consiglio di Presidenza, avranno i diritti e gli obblighi dei membri dell'AIDA eccetto il diritto a votare all'Assemblea generale.

Art. 6 - Organi

Gli organi dell'AIDA sono i seguenti:
a) l'Assemblea Generale (Art. 7)
b) il Consiglio di Presidenza (Art. 8)
c) il Comitato Esecutivo (Art. 9)
d) la Segreteria Generale (Art. 10)
e) i Comitati Speciali (Art. 11)


Art. 7- L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale consiste di delegati eletti dalle Sezioni nazionali.

2. All'Assemblea Generale ciascuna Sezione nazionale avrà diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni, elezioni incluse, sarà necessaria la semplice maggioranza dei presenti votanti, fatta eccezione sia per qualsiasi decisione che riguardi lo scioglimento dell'AIDA, che dovrà essere votata a maggioranza assoluta di due terzi degli aventi diritto al voto, che per le decisioni riguardanti la quota associativa che dovranno essere votate dalla semplice maggioranza degli aventi diritto al voto.
"Ciascun membro può nominare, come suo rappresentante, un qualsiasi membro dell'AIDA o il Presidente o un Vicepresidente dell'AIDA, per votare qualsiasi risoluzione, sia secondo l'indicazione del membro che rilascia la delega che a discrezione del rappresentante delegato. Tale nomina avverrà per iscritto ed una copia della stessa sarà depositata presso il Segretario generale non più tardi di una settimana prima della riunione dell'Assemblea generale".

3. L'Assemblea Generale è il massimo organo dell'AIDA e ha poteri decisionali rispetto ai punti che seguono:
a) ammissione di nuovi membri;
b) elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e di altri membri del Consiglio di Presidenza;
c) nomina di eventuali Sindaci;
d) eventuale quota associativa annuale;
e) variazioni dello Statuto e scioglimento dell'AIDA

4. L'Assemblea Generale si riunirà almeno una volta ogni quattro anni, di regola in concomitanza con i congressi mondiali dell'AIDA.

5. Su richiesta del Consiglio di Presidenza ovvero di almeno cinque Sezioni nazionali, l'Assemblea Generale potrà validamente deliberare per corrispondenza, fatta eccezione per l'elezione degli organi dell'AIDA e per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza si compone del Presidente, di Presidenti Onorari, di Vicepresidenti fino ad un massimo di quattro, dei Presidenti dei Gruppi di Lavoro costituiti in conformità all'articolo 3(e)" e di un massimo di 25 Consiglieri. Fatta eccezione per i Presidenti Onorari, i membri del Consiglio resteranno in carica per quattro anni. Il Presidente potrà essere rieletto una o, in casi eccezionali, due volte. Gli altri membri possono essere rieletti un numero illimitato di volte, ma dovranno rassegnare le dimissioni alla scadenza del periodo durante il quale compiono i 70 anni di età. Nei periodi intercorrenti tra le riunioni dell'Assemblea Generale, le cariche non occupate nell'ambito del Consiglio potranno essere assegnate a discrezione di quest'ultimo.

2. Le candidature saranno sottoposte all'Assemblea Generale. Verrà fatto il possibile per assicurare una giusta rappresentatività geografica e linguistica; si terrà in uguale considerazione anche il peso numerico di ciascuna Sezione nazionale. Di regola, comunque, ciascuna Sezione nazionale non avrà più di un Consigliere; i Presidenti Onorari ed i Membri Onorari non rientrano nel computo (art. 14, paragrafi 1 e 2).

3. Il Consiglio definirà il programma dei lavori dell'AIDA a livello internazionale. In particolare, il Consiglio designerà quella o quelle Sezioni nazionali che dovranno organizzare il congresso mondiale successivo e prendere le necessarie decisioni sui relativi preparativi.

4. Il Consiglio potrà nominare un eventuale Tesoriere.

5. Ciascun Consigliere avrà il diritto di nominare qualcuno in sua vece, sia un membro del Consiglio che altra persona, affinché questi possa partecipare e votare in qualsiasi riunione del Consiglio di Presidenza cui il Consigliere non possa intervenire.


Art. 9- Il Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio determina la composizione del Comitato Esecutivo. Ne sono membri di diritto il Presidente, i tre Vicepresidenti ed il Segretario Generale. Altri membri del Consiglio possono essere chiamati a farne parte.

2. Il Comitato Esecutivo eserciterà i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Presidenza nel tempo intercorrente fra le riunioni di quest'ultimo e darà conto delle proprie attività alla successiva riunione del Consiglio.


Art. 10- La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale si compone del Segretario Generale, dei Segretari Generali Aggiunti e di eventuali altre persone.

2. I componenti della Segreteria Generale saranno nominati dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente e resteranno in carica quattro anni.

3. Al Segretario Generale è demandata la cura degli affari correnti sotto la supervisione del Presidente.

4. I Segretari Generali Aggiunti provvederanno alle specifiche necessità dell'AIDA. Gli stessi avranno compiti particolari affidati loro dal Consiglio di Presidenza.


Art. 11- Comitati Speciali

Il Consiglio di Presidenza potrà costituire Comitati Speciali cui affidare compiti specifici.


Art. 12- Sindaci

Qualora l'Assemblea Generale lo stabilisse, saranno nominati due Sindaci cui sarà affidato il compito di verificare i conti e la situazione di cassa dell'AIDA, curati da un eventuale Tesoriere.


Art. 13- Finanziamento

1. L'ammontare e l'attribuzione di eventuali quote associative annuali saranno determinati dall'Assemblea Generale. Tali eventuali quote saranno usate in via prioritaria per le spese operative e per i costi delle pubblicazioni dell'AIDA.

2. Alle risorse finanziarie dell'AIDA contribuiranno anche i contributi volontari dei membri, nonché le sovvenzioni pervenute all'AIDA da altre fonti.


Art. 14- Cariche Onorarie

1. l. Sono di diritto Presidenti Onorari dell'AIDA, che in tale qualità rimarranno membri del Consiglio di Presidenza, gli ex Presidenti e Vicepresidenti. Inoltre l'Assemblea Generale avrà il diritto di eleggere direttamente altri Presidenti Onorari fino ad un massimo di tre.

2. Sono di diritto Membri Onorari dell'AIDA i membri uscenti del Consiglio di Presidenza ed i Segretari Generali uscenti. L'Assemblea Generale potrà eleggere Membri Onorari dell'AIDA i Segretari Generali Aggiunti uscenti, i Presidenti dei Gruppi di Lavoro uscenti ed altri membri delle Sezioni Nazionali particolarmente distintisi nell'attività delle loro Sezioni, in tal caso la proposta deve provenire dalla Sezione interessata. I Membri Onorari hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, ma non hanno diritto al voto.

3. Su deliberazione del Consiglio di Presidenza, la Medaglia AIDA verrà conferita per alto merito a personalità che, per la loro attività nell'ambito dell'AIDA o al di fuori della stessa, abbiano dato un rilevante contributo allo sviluppo del diritto delle assicurazioni.

4. Su deliberazione del Consiglio di Presidenza sarà pubblicata una raccolta di studi dal titolo "Melanges" in onore di una personalità che abbia acquisito meriti eccezionali per le proprie attività nell'ambito dell'AIDA ovvero per il proprio personale impegno nell'evoluzione del diritto delle assicurazioni.


Art. 15- Lingue Ufficiali

Le lingue ufficiali dell'AIDA sono il francese, l'inglese, il tedesco, l'italiano e lo spagnolo. Gli organizzatori delle manifestazioni AIDA avranno peraltro la facoltà di limitare il numero delle lingue ufficiali da usare.


Art. 16- Recesso dall'AIDA

Un membro potrà in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando un preavviso di sei mesi, con decorrenza dal 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 17- Disposizioni finali

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale il 21 giugno 1990 a Copenaghen, ed è stato modificato il 18 Agosto 1994 a Sidney. Entra immediatamente in vigore ed abroga qualsiasi precedente Statuto dell'AIDA.