Art. 1

L’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni Sezione Italiana è costituita come Sezione autonoma dell’Association Internationale de Droit des Assurances. L’Associazione ha sede in Roma. Potranno essere istituite sedi locali.

Art. 2

In conformità dei fini statutari dell’AIDA, l’Associazione persegue lo scopo di favorire lo studio dei problemi delle assicurazioni di ogni genere e specie. Essa promuove in ogni forma opportuna la cooperazione tra studiosi italiani di diritto delle assicurazioni e favorisce la collaborazione in sede internazionale nello studio del diritto assicurativo al fine di comparare le diverse legislazioni e di contribuire a predisporre o a dare omogenea attuazione ad accordi internazionali. L'Associazione persegue esclusivamente fini scientifici e non ha scopo di lucro.


Art. 3

L’attività dell'Associazione, per l'assolvimento degli scopi associativi, consiste nel promuovere lo studio di problemi assicurativi di carattere generale o particolare, anche attraverso centri di studi, inchieste, riunioni, conferenze e convegni. I fini associativi possono attuarsi anche attraverso la redazione di progetti di legge o di trattati internazionali, predisposizione di condizioni generali assicurative e redazione di pareri. Compito dell’Associazione è altresì di pubblicare i risultati dei suoi lavori (e di favorire l'insegnamento del diritto assicurativo).


Art. 4

L’Associazione è costituita per una durata illimitata. Essa può essere disciolta per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione dell'Assemblea generale degli associati presa con la maggioranza nel successivo art. 9.


Art 5 - Associati

Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, enti privati e pubblici, organi dello Stato, di enti territoriali nazionali o di enti internazionali, interessati ai problemi del diritto delle assicurazioni.
L'ammissione di nuovi associati è deliberata insidacabilmente dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
I membri onorari ed i membri corrispondenti di cittadinanza non italiana sono chiamati a far parte dell'Associazione per elevata dignità personale e scientifica.

Art. 6

Con deliberazione del Consiglio direttivo vengono stabilite le quote associative annuali a carico degli associati. Possono essere previste quote diverse per le persone fisiche e per gli enti collettivi. Il Consiglio direttivo può esentare, in casi speciali, dal pagamento della quota annuale determinate istituzioni scientifiche o enti pubblici.
L'Associazione contribuisce alle spese dell'AIDA Internazionale nella misura determinata dagli organi statutari dell’AIDA.

Art. 7

L’associato che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per indegnità scientifica, professionale o privata, per gravi inadempienze allo Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi statutari o per mancato pagamento della associativa annuale.
L'associato può ricorrere all'Assemblea Generale, che decide nella sua prima riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza di voti.
Gli associati dimissionari od esclusi, così come gli eredi dell'associato defunto, non hanno alcun diritto sui fondi sociali. Essi non possono ripetere i contributi versati.

Art. 8 - Organi associativi e sedi locali

L’Assemblea Generale degli associati elegge eventuali Presidenti onorari dell'Associazione e del Consiglio direttivo, delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, ratifica l'operato degli altri organi statutari e delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea deve essere convocata almeno ogni anno dal Consiglio direttivo mediante lettera ordinaria indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza.
Ogni associato ha un voto. È ammessa la delega per l'esercizio del voto ad altro associato. L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei votanti, salvo che per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Ove almeno un terzo degli intervenuti all'Assemblea lo richieda, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Art. 9

I Presidenti onorari sono nominati a vita. È di diritto Presidente onorario chi è stato Presidente dell'Associazione. Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, il Vicepresidente presiede l'Assemblea Generale degli associati ed il Consiglio direttivo.

Art. 10

Il Consiglio direttivo fino ad un numero di 30 membri viene eletto dall'Assem­blea generale degli associati e dura in carica quattro anni.
I consiglieri sono rieleggibili. In caso di carenza, morte o dimissione di consiglieri il Consiglio ha facoltà di provvedere per cooptazione. Sono nominati Consiglieri onorari dell’Associazione i membri del Consiglio direttivo cessati dalle cariche che ne avevano motivato a suo tempo l’elezione, nonché i membri considerati emeriti rispetto ai valori ispiratori dell’AIDA. Partecipano, inoltre, ai lavori del Consiglio il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario delle Sezioni locali.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, uno o due Vicepresidenti ed un Tesoriere che, insieme ad altri sette membri nominati dal Consiglio stesso, formano la Giunta esecutiva. Della Giunta fanno parte anche il o i Segretari dell’Associazione, fino al numero di due nominati dal Consiglio anche al di fuori del Consiglio. Alla Giunta esecutiva è attribuita la facoltà di cooptare ulteriori cinque membri da individuare nell’ambito del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo ha più ampi poteri di gestione e amministrazione che non siano attribuiti dallo Statuto ad altri organi associativi. Esso è, in particolare, competente a deliberare in ordine a tutti gli atti aventi contenuto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri, mediante lettera ordinaria indirizzata a ciascun Consigliere, almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo può costituire comitati di studio. Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire anche per via telematica.

Art. 11

La Giunta esecutiva dell'Associazione ha la funzione di attuare le deliberazioni degli altri organi associativi. Essa propone altresì al Consiglio direttivo il lavoro annuale dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo può delegare, in tutto in parte, alla Giunta o a singoli membri di essa i propri poteri.
Il Tesoriere rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi per tutti gli atti patrimoniali. Egli ha altresì la rappresentanza processuale attiva e passiva per l'Associazione, ivi compresi i giudizi innanzi ad organi amministrativi ed a collegi arbitrali.

Art. 12

Le eventuali sedi locali dell'Associazione si organizzano in modo autonomo nel quadro del presente Statuto e delle direttive ad esse impartite dagli organi associativi.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato dall'apporto delle quote degli associati e da quanto l'Associazione riceva a titolo di donazione, sovvenzione o altro da persone fisiche od enti.

Art. 14 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio di essa verrà devoluto all'Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA). Nell'ipotesi che ciò si renda impossibile per divieti legislativi o per soppressione dell'AIDA, il patrimonio verrà devoluto ad enti aventi scopi similari.

Approvato dall'Assemblea dei soci il 18 giugno 1963 e modificato il 18 gennaio 2010