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L’Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni Sezione Italiana è costituita come Sezione autonoma dell’Association Internationale de Droit des Assurances. L’Associazione ha sede in Roma. Potranno essere istituite sedi locali. Art. 2 In conformità dei fini statutari dell’AIDA, l’Associazione persegue lo scopo di favorire lo studio dei problemi delle assicurazioni di ogni genere e specie. Essa promuove in ogni forma opportuna la cooperazione tra studiosi italiani di diritto delle assicurazioni e favorisce la collaborazione in sede internazionale nello studio del diritto assicurativo al fine di comparare le diverse legislazioni e di contribuire a predisporre o a dare omogenea attuazione ad accordi internazionali. L'Associazione persegue esclusivamente fini scientifici e non ha scopo di lucro.
L’attività dell'Associazione, per l'assolvimento degli scopi associativi, consiste nel promuovere lo studio di problemi assicurativi di carattere generale o particolare, anche attraverso centri di studi, inchieste, riunioni, conferenze e convegni. I fini associativi possono attuarsi anche attraverso la redazione di progetti di legge o di trattati internazionali, predisposizione di condizioni generali assicurative e redazione di pareri. Compito dell’Associazione è altresì di pubblicare i risultati dei suoi lavori (e di favorire l'insegnamento del diritto assicurativo).
L’Associazione è costituita per una durata illimitata. Essa può essere disciolta per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali o per deliberazione dell'Assemblea generale degli associati presa con la maggioranza nel successivo art. 9.
Possono essere membri dell'Associazione persone fisiche, enti privati e pubblici, organi dello Stato, di enti territoriali nazionali o di enti internazionali, interessati ai problemi del diritto delle assicurazioni. Art. 6
Con deliberazione del Consiglio direttivo vengono stabilite le quote associative annuali a carico degli associati. Possono essere previste quote diverse per le persone fisiche e per gli enti collettivi. Il Consiglio direttivo può esentare, in casi speciali, dal pagamento della quota annuale determinate istituzioni scientifiche o enti pubblici. Art. 7
L’associato che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Art. 8 - Organi associativi e sedi locali
L’Assemblea Generale degli associati elegge eventuali Presidenti onorari dell'Associazione e del Consiglio direttivo, delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, ratifica l'operato degli altri organi statutari e delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo. Art. 9 I Presidenti onorari sono nominati a vita. È di diritto Presidente onorario chi è stato Presidente dell'Associazione. Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, il Vicepresidente presiede l'Assemblea Generale degli associati ed il Consiglio direttivo. Art. 10
Il Consiglio direttivo fino ad un numero di 30 membri viene eletto dall'Assemblea generale degli associati e dura in carica quattro anni. Art. 11
La Giunta esecutiva dell'Associazione ha la funzione di attuare le deliberazioni degli altri organi associativi. Essa propone altresì al Consiglio direttivo il lavoro annuale dell'Associazione. Art. 12 Le eventuali sedi locali dell'Associazione si organizzano in modo autonomo nel quadro del presente Statuto e delle direttive ad esse impartite dagli organi associativi. Art. 13 - Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è formato dall'apporto delle quote degli associati e da quanto l'Associazione riceva a titolo di donazione, sovvenzione o altro da persone fisiche od enti. Art. 14 - Scioglimento In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio di essa verrà devoluto all'Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA). Nell'ipotesi che ciò si renda impossibile per divieti legislativi o per soppressione dell'AIDA, il patrimonio verrà devoluto ad enti aventi scopi similari. Approvato dall'Assemblea dei soci il 18 giugno 1963 e modificato il 18 gennaio 2010 |